Impianti fibra ottica per condomini: le normative

L’Unione Europea e i relativi Paesi Membri hanno profuso grandi sforzi negli ultimi anni per garantire a tutti una connessione internet ad alta velocità. La Commissione Europea ha stabilito che tutte le famiglie europee dovranno disporre di un allacciamento alla fibra ottica. L’Agcom (Autorità per le Garanzie e le Comunicazioni) ha recentemente stabilito di conseguenza le linee guida per la realizzazione delle reti in fibra ottica per i condomini basate sul principio Ftth “Fiber to the home” ovverosia “Fibra fino a casa”.

La tecnologia FTTH è una grande opportunità per i condòmini di un palazzo, per navigare con una connessione ultraveloce. Installare un impianto di fibra ottica in un condominio è un’operazione abbastanza semplice: procedere con il cablaggio dell’edificio è gratuito e non comporta alcun onere a carico del condominio. Inoltre, non è necessaria l’alimentazione elettrica.

In questo articolo analizzeremo il quadro normativo per installare la fibra ottica nei condomini.

Le linee guida Agcom per impianti in fibra ottica per condomini

Di seguito un quadro sintetico dei tratti salienti delle linee guida Agcom:

  • Art.2: L’articolo chiarisce che non è necessaria convocazione dell’assemblea condominiale per l’installazione della fibra nelle abitazioni del condominio, anche qualora si renda necessario il transito di elementi e supporti di rete nelle parti comuni (fili, cavi, tubature, eccetera).
  • Art.3: L’articolo fornisce informazioni per lo svolgimento della posa della fibra agli operatori. È consigliato di non duplicare la rete in fibra ottica nell’immobile, sfruttando l’infrastruttura precedente qualora sia presente.
  • Art.4: L’articolo specifica le norme per facilitare la comunicazione tra operatore e proprietario.
  • Art.5: L’articolo contiene le indicazioni sulle modalità e sui prezzi di accesso alle infrastrutture già esistenti, di attivazione e di riparazione dei servizi.

Il decreto “Sblocca Italia” e seguenti

Il decreto “Sblocca Italia” (decreto-legge n.133 del 12 settembre 2014) ha integrato il Testo Unico dell’edilizia (relativo al Dpr n.380 del 6 giugno 2001) con l’articolo 135-bis che dispone una serie di obblighi per gli edifici di nuova costruzione e per opere di ristrutturazione profonda. In particolare:

  • Per edifici di nuova costruzione per i quali è stata presentata domanda di autorizzazione edilizia, occorre che siano equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio interna, ossia “il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete”.
  • Per edifici di nuova costruzione per i quali è stata richiesto il rilascio di un permesso per costruire dopo il 1° luglio 2015 oppure in caso di ristrutturazione profonda, occorre predisporre un punto di accesso, ossia “un punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga”.

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Ulteriori chiarimenti operativi

  • Il condominio, in qualità di gestore dell’infrastruttura, ha l’obbligo di consentire l’accesso agli operatori di rete per l’installazione della fibra ottica, salvo caso di inidoneità della struttura, spazio insufficiente oppure rischio di incolumità, sicurezza, sanità pubblica, integrità delle reti critiche nazionali e interferenza con servizi di comunicazione.
  • In assenza di un’infrastruttura già preposta, gli operatori hanno diritto di far terminare la rete nella proprietà dell’abbonato previo accordo e purché riducano al minimo l’impatto sulla proprietà di soggetti terzi.
  • Il transito in uno spazio privato è consentito sempre nel caso di cavi o fili senza appoggio sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia davanti ad edifici dove non sia presenti finestre o infrastrutture praticabili (quindi senza il consenso del relativo proprietario). Le infrastrutture ad alta velocità in fibra ottica hanno infatti carattere di pubblica utilità. È evidente come sia consentito il passaggio nella proprietà per l’installazione, la riparazione e la manutenzione degli impianti. Alcune sentenze di tribunali amministrativi regionali e della Corte di Cassazione sembrano tuttavia divisivi su quest’ultimo punto, ritenendolo un’azione lesiva del diritto di proprietà per la quale il privato è legittimato a chiedere danni qualora non dia l’assenso alla posa dei cavi.

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